Viene rispettato quando più del 50% delle attività di rischio (i prestiti) è destinato ai soci e/o ad attività prive di rischio. La Banca d’Italia, tuttavia, può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche ad una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci.
Con la riforma del diritto societario (gennaio 2005) il criterio della prevalenza, già precedentemente disposto per le BCC, è diventato un criterio generale per identificare le cosiddette “cooperative a mutualità prevalente”.