Il Testo Unico Bancario del 1993 stabilisce che: le Banche di Credito Cooperativo devono destinare almeno il 70% degli utili netti annuali a riserva legale; una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in misura pari al 3%; la quota di utili rimanenti deve essere destinata a fini di beneficenza o mutualità. La disciplina degli utili distribuiti ai soci è oggi integrata dalle disposizioni stabilite dal nuovo diritto societario, che per le BCC-CR, in quanto cooperative a mutualità prevalente, stabilisce un limite alla distribuzione dei dividendi.