La zona di competenza territoriale, come previsto dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia, è il territorio entro il quale le banche di credito cooperativo acquisiscono i soci, assumono rischi nei confronti della clientela e aprono o trasferiscono le succursali. Essa ricomprende i Comuni ove le banche hanno la propria sede e le proprie succursali e i Comuni a questi limitrofi.⠀
A partire dalla data di iscrizione dei costituendi Gruppi bancari cooperativi, nell’albo dei Gruppi bancari, si applicheranno le nuove Disposizioni di vigilanza, che estendono la zona di competenza territoriale anche ai comuni ove le banche abbiano (o acquisiscano) un determinato numero di soci rapportato alla popolazione residente, ed ai Comuni a questi limitrofi.⠀
Rimane fermo che fra tutti i Comuni che la costituiscono deve permanere la contiguità territoriale; vale a dire che fra gli stessi, non vi possano essere discontinuità con territori non di competenza.⠀
Non meno del 95% delle attività di rischio (prestiti) delle BCC deve essere effettuata nella zona di competenza.⠀